ASSOCIAZIONE “ARCHEOAMBIENTE”
STATUTO
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
Ultima registrazione N° 100839 del 7-12-2004 ART. 1)
1. E’ costituita l’Associazione ARCHEOAMBIENTE.
2. L’associazione, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, assume nella propria denominazione l’acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
ART. 2)
1. L’Associazione ha sede legale a Monteleone di Spoleto ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell’assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
ART. 3)
1. L’Associazione non ha fini di lucro.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4)
1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Essa in particolare opera esclusivamente nei settori di seguito elencati:
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 Giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 Settembre 1963, n. 1409. A tale scopo ci si prefigge di stipulare specifiche convenzioni con il Comune per la gestione della biblioteca comunale e di stipulare specifiche convenzioni con la Soprintendenza Beni Culturali per l’Umbria.
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.LGS 05 Febbraio 1997, n. 22;
- Attività di promozione sociale e tutela dei diritti civili dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economico-sociali. In particolare verrà svolta attività sociale a favore di anziani in condizioni di disagio fisico, sociale, economico.
- Beneficenza.
3. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà collaborare e stipulare accordi o convenzioni con gli Enti Locali, con i vari Ministeri, con la Sovrintendenza e con ogni altro ente o associazione che ne condivida le finalità
ART. 5)
1. L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.
2. L’Associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale.
SOCI
ART. 6)
1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 7)
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei Soci sono annotati nel Libro Soci dell’Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei Soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 8)
1. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9)
1. I Soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 10)
1. Lo status di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d’ingresso;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’Assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.
ART. 12)
1. L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
2. All’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. All’Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4. All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
a. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 13)
1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 14)
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
2. L’Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L’Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 15)
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri e massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.
ART. 17)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18)
1. Il Consiglio Direttivo :
1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
4. stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
6. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
7. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 19)
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 20)
1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 21)
1. Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (Verbali assemblee, Consiglio Direttivo, Registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 22)
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l’amministrazione dell’Associazione ; - vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 23)
1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a. contributi annuali e straordinari degli associati;
b. contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
c. contributi dello Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
4. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
5. contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
6. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
7. eventuali entrate per servizi prestati ed organizzati dall’Associazione.
Art. 24)
1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
2. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 25)
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci all’Associazione.
2. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 26)
1. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, ed approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 di aprile successivo.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 27)
1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28)
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
ART.29)
1. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30)
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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