ASSOCIAZIONE “ARCHEOAMBIENTE”
STATUTO
Ultima registrazione N° 100839 del
7-12-2004
ART. 1)
1.
E’ costituita
l’Associazione ARCHEOAMBIENTE.
2.
L’associazione, ai sensi
del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, assume nella propria
denominazione l’acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e
manifestazione esterna alla medesima.
ART. 2)
1.
L’Associazione ha sede
legale a Monteleone di Spoleto ed ha durata a tempo indeterminato.
2.
Essa potrà istituire
con delibera dell’assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative,
sezioni locali.
ART. 3)
1.
L’Associazione non ha
fini di lucro.
2.
E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3.
Gli utili o gli avanzi di
gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4)
1.
L’Associazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2.
Essa in particolare
opera esclusivamente nei settori di seguito elencati:
-
Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 Giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al DPR 30 Settembre 1963, n. 1409. A tale
scopo ci si prefigge di stipulare
specifiche convenzioni con il Comune per la gestione della biblioteca comunale
e di stipulare specifiche convenzioni con la Soprintendenza Beni Culturali per
l’Umbria.
- Tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione
dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.LGS 05 Febbraio 1997, n. 22;
-
Attività di promozione sociale e tutela dei diritti
civili dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche economico-sociali. In particolare verrà
svolta attività sociale a favore di anziani in condizioni di disagio
fisico, sociale, economico.
-
Beneficenza.
3.
Allo scopo di realizzare le finalità sociali
l’Associazione potrà collaborare e stipulare accordi o convenzioni con gli Enti Locali, con i
vari Ministeri, con la Sovrintendenza e con ogni altro ente o associazione che
ne condivida le finalità
ART. 5)
1.
L’Associazione non
svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà
sociale, ad eccezione di quelle ad
esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.
2.
L’Associazione inoltre
porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie,
che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo
dell’attività istituzionale di solidarietà sociale.
SOCI
ART. 6)
1.
Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed
enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di
solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a.
condividere gli scopi e la
finalità dell’Associazione;
b.
accettare il presente Statuto
ed i Regolamenti Interni.
2.
La partecipazione alla vita
associativa non potrà essere temporanea.
3.
Le organizzazioni pubbliche
e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 7)
1.
Tra gli associati vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a
tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
2.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e
può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono
pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.
I nominativi dei Soci sono annotati nel Libro Soci
dell’Associazione.
4.
Tutti gli associati
regolarmente iscritti, ad eccezione dei Soci minorenni, possono intervenire con
diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
ART. 8)
1.
Per essere ammessi a Socio
è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed
indicazioni:
a.
indicare nome e cognome, o
denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di
residenza;
b.
dichiarare di aver preso
visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
2.
E’ compito del
Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su
tale domanda.
3.
In caso di non ammissione
l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta
giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione,
si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9)
1.
I Soci, sono tenuti al
pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio
Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali.
2.
L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli
aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a
quelli ordinari.
ART. 10)
1.
Lo status di Socio si perde
per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I Soci sono espulsi per
i seguenti motivi:
a.
quando non ottemperino alle disposizioni
del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli
organi sociali;
b.
quando si rendano morosi del
pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene
stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino
inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o
d’ingresso;
c.
quando, in qualunque modo,
arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano
comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità
dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro
ed il buon nome.
2.
Le espulsioni sono decise dal
Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11)
1.
Gli organi
dell’Associazione sono:
a.
L’Assemblea dei Soci;
b.
Il Consiglio Direttivo;
c.
Il Presidente;
d.
Il Collegio dei Revisori solo
se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.
ART. 12)
1.
L’Assemblea,
Ordinaria e Straordinaria, è l’organo deliberativo
dell’Associazione.
2.
All’Assemblea,
Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in
regola con il pagamento della quota associativa.
3.
All’Assemblea
Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
a.
discutere e
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
b.
eleggere e
revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi
dell’associazione;
c.
approvare le
linee generali del programma di attività dell’associazione;
d.
deliberare
su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento
ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4.
All’Assemblea
Straordinaria spettano i seguenti compiti:
a.
deliberare
sullo scioglimento dell’Associazione;
b.
deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
5.
La comunicazione
della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo
(consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un
riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti
all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo
dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo
dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 13)
1.
L’Assemblea Ordinaria
deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio
consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
2.
L’Assemblea, Ordinaria
e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo
da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un
terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3.
L’Assemblea, sia
Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un
segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare
la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire
in Assemblea.
4.
Il verbale redatto in
occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal
Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 14)
1.
Per la validità delle delibere assembleari,
si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
2.
L’Assemblea Ordinaria sarà
regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di
distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3.
L’Assemblea Straordinaria sarà
regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto)
degli iscritti.
4.
Le maggioranze vengono calcolate sulla base
degli associati presenti.
5.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria,
sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei
presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre
quarti) degli associati.
ART. 15)
1.
Le votazioni possono avvenire
per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione
avviene a scrutinio segreto.
2.
Le votazioni avvengono sempre
sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
secondo comma, del codice civile.
ART. 16)
1.
Il Consiglio Direttivo
è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri e massimo di 9
(nove) membri eletti dall’Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre
esercizi.
2.
I membri del Consiglio sono
rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo,
viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto
rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la
nomina.
3.
Nella sua prima seduta il
Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente,
il Segretario e il Tesoriere.
4.
Il primo Consiglio Direttivo
e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto
costitutivo.
ART. 17)
1.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo
ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente.
2.
Le riunioni sono valide con
la presenza di almeno la metà dei componenti.
3.
Le deliberazioni si adottano
a maggioranza semplice.
ART. 18)
1.
Il Consiglio Direttivo :
ART.
19)
1.
Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e
comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2.
La
convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo
riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno
otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3.
Per
la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno
la metà più uno dei consiglieri e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza,
dal Vice Presidente.
ART. 20)
1.
Al Presidente del Consiglio
Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma
sociale.
2.
Egli presiede e convoca il Consiglio
Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica
dell’Associazione.
3.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
4.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base
delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al
quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta,
l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali
di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5.
Il Presidente convoca l’Assemblea ed il Consiglio
Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il
buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica
l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove
se ne presenti la necessità.
ART. 21)
1.
Il Segretario cura
l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene
aggiornati i libri sociali (Verbali assemblee, Consiglio Direttivo, Registro
degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.
2.
Il Tesoriere tiene aggiornata
la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli
incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 22)
1.
Il Collegio dei Sindaci
Revisori, qualora istituito dall’Assemblea o obbligatorio per legge, si
compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea
anche tra persone non socie.
2.
Il Collegio dei Sindaci
Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che
convoca e presiede le riunioni.
3.
Il Collegio dei Sindaci
Revisori: - controlla l’amministrazione dell’Associazione ; -
vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento
Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri
contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
4.
Il Collegio dei Sindaci
Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
5.
I Sindaci Revisori durano in
carica tre esercizi e sono rieleggibili.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 23)
1.
Il fondo patrimoniale
dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a.
dal patrimonio mobiliare ed
immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b.
eventuali fondi di riserva
costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c.
eventuali erogazioni,
donazioni, lasciti.
2.
Le entrate
dell’Associazione sono costituite da:
a.
contributi annuali e straordinari
degli associati;
b.
contributi, erogazioni e
lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
c.
contributi dello Stato ed
altre Amministrazioni Pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in
regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali;
Art. 24)
1.
Le somme versate per la
tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le
quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico del sodalizio.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 25)
1.
Oltre alla tenuta dei libri
prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo
nonché il Libro dei Soci all’Associazione.
2.
I libri
dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata
istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a
spese del richiedente.
ART.
26)
1.
Il bilancio
dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal
primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno
marzo dell’anno successivo, ed approvato dall’Assemblea Ordinaria
dei Soci entro il 30 di aprile successivo.
2.
Il Bilancio,
oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione
tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa
alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica
descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 27)
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28)
1.
Lo scioglimento
dell’Associazione deve essere
deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei
soci presenti.
ART.29)
1.
In caso di scioglimento
l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche
non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2.
Il patrimonio residuo che
risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità
conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.
23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30)
1.
Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in
materia.
IL PRESIDENTE IL
SEGRETARIO
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