L'Assemblea Generale
proclama
la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale
da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,
il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale
ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al
fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo
ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo
dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua
personale o in comune con gli altri. 2) Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo
e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.